sabato 23 giugno 2018

Realistic Mapper

REALISTIC MAPPER

Questo nuovo servizio nasce per facilitare e semplificare l’identificazione catastale….ed inoltre con la fotogrammetria aerea tramite ausilio drone si può realizzare una sovrapposizione catastale reale riducendo al minimo lo scarto di errore....

"L'innovazione al servizio della tradizione..."

Individua le particelle ed i subalterni del catasto con la sovrapposizione tra estratto di mappa e foto satellitari del territorio di riferimento o alla fotogrammetria effettuata con drone

Grazie alla sovrapposizione della mappa con l'orto foto potrai identificare visivamente gli elementi fisici sul terreno che ti saranno di ausilio nella individuazione dei confini.

Al cliente verrà rilasciato tramite email:

· File KMZ (Google Earth) relativo alla sovrapposizione tra mappa catastale e satellite
 o fotogrammetria;
·    Estratto di mappa in pdf con individuazione della particella.

Costi relativi al servizio:

·Prezzo per l'individuazione di una particella con PDF estratto di mappa già disponibile
 da parte del cliente: € 7, 00
·Prezzo per l'individuazione di una particella comprensivo della fornitura dell'estratto
 di mappa catastale: € 15.00

· Prezzo per l'individuazione di una particella con sovrapposizione di fotogrammetria effettuata
 con Drone e particella catastale a partire da € 80, 00

mercoledì 8 febbraio 2017


L’agricoltura di precisione si pone come tecnica atta a gestire tempestivamente i fattori limitanti del sistema produttivo, una gestione sito-specifica in cui la decisione sull’applicazione delle risorse e delle pratiche agronomiche sono dettate dalla variabilità rilevata sul campo all’interno della coltura in atto.
Una gestione sito-specifica significa che gli input (acqua fertilizzanti, fitofarmaci, operazioni agronomiche, ecc.) sono applicati solo dove, quando e quanto necessari alla massimizzazione del risultato che ci si prefigge, che nella maggior parte dei casi è il maggior reddito.

Per ulteriori info visita il nostro sito www.cssqa.net

venerdì 9 dicembre 2016

ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

ll primo quinquennio dall'entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 scade il giorno 11 gennaio 2017: 

cosa devono fare le aziende per rispettare tale scadenza?

La formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro rappresenta un tema vasto ed è disciplinato in primis dal D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, ma anche da altri riferimenti legislativi che impongono specifici percorsi formativi e diverse scadenze per l’aggiornamento.
C.S.S.Q.A., come ausilio nella gestione e nell’organizzazione del percorso formativo di Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP, ASPP, Coordinatori, addetti antincendio, addetti al primo soccorso e di tutte le figure coinvolte in materia di sicurezza sul lavoro, mettono a disposizione una pratica schematizzazione che riporta, per ognuna delle figure interessate, la periodicità e la durata minima dell’aggiornamento obbligatorio, i riferimenti normativi e la durata minima del corso base.


sabato 14 febbraio 2015

Attrezzature di lavoro: formazione entro il 12 marzo

Accordo Stato-Regioni per la formazione degli addetti all’uso di attrezzature di lavoro che risultavano già incaricati alla data del 12 marzo 2013: ultimi giorni per farsi riconoscere la formazione pregressa e completare l’aggiornamento previsto.

Si avvicina la data di scadenza, 12/03/2015, della norma transitoria di cui al punto 12 dell’Allegato all’Accordo Stato-regioni del 22/02/2012, che prevede che i lavoratori che al momento dell’entrata un vigore dell’Accordo (12/03/2013) risultavano essere già incaricati della conduzione di una delle attrezzature in esso comprese, possano effettuare il pertinente corso di abilitazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore.
L’Accordo del 22/02/2013 ha anche concesso a tali soggetti la possibilità di vedersi riconosciuta, entro la medesima data del 12.03.2015, una eventuale dimostrata formazione pregressa (punto 9 lettere a), b) e c) e, come spesso accade, il picco delle richieste di riconoscimento si ha in prossimità della scadenza dei termini per esso previsti.

Il riconoscimento della formazione pregressa si consegue, in alcuni casi, mediante una integrazione formativa (corso di aggiornamento), secondo le condizioni indicate nello schema qui sotto:


caso
formazione ricevuta e dimostrata
integrazione richiesta
(da fare entro 24 mesi dal 12.03.2013)
acorso di durata complessiva non inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordo, composto di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimentonessuna
bcorso composto da modulo teorico, modulo pratico + verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dai singoli allegati dell’Accordosolo modulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici)
ccorso di qualsiasi durata non completato da verifica finale di apprendimentomodulo di aggiornamento (durata minima 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici) + verifica finale di apprendimento

giovedì 29 gennaio 2015

PROSSIMA SCADENZA PER GLI OPERATORI DELLE ATTREZZATURE INDIVIDUATE DALL'ACCORDO STATO/REGIONI/PROVINCIE AUTONOME N. 53 DEL 22 FEBBRAIO 2012 - G.U.R.I. n. 60 del 12.03.2012

L'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano di cui sopra, ha individuato le attrezzature di lavoro per la conduzione delle quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, ottenibile attraverso la frequenza a specifici corsi di formazione.

L'Accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2013.


Riportiamo l'elenco delle attrezzature individuate:

1. Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)                              
2. Gru a torre;                                                           
3. Gru mobile;                                                        
4. Gru per autocarro;                                              
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
6. Trattori agricoli e forestali (I);
7. Macchine movimento terra;
8. Pompa per calcestruzzo.

Scadenza:  
     
  1)  i lavoratori già incaricati dell'uso di tali attrezzature al 12 marzo 2013, data di entrata in vigore                        dell'Accordo, dovranno completare il corso di formazione abilitante entro il 12 marzo 2015;

 2) i lavoratori che hanno frequentato prima del 12 marzo 2013, corsi di formazione documentabili (di             durata inferiore a quanto previsto dall'Accordo o non completati  da  verifica finale dell'apprendimento)    dovranno frequentare il modulo di aggiornamento specifico, della  durata complessiva di 4 ore, entro il 12    marzo 2015.

Nota (I): gli operatori addetti alle macchine agricole dovranno acquisire l'abilitazione entro il 22 marzo 2015.

giovedì 11 dicembre 2014

Regola tecnica prevenzione incendi Gpl, indicazioni applicative, nota n. 13818

 Pubblicata il 21 novembre dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco la nota Depositi di Gpl fino a 13 m³. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.
Nello specifico la circolare chiarisce che:
  • relativamente al punto 5.2.4 dell’allegato al Dm 14 Maggio 2004, così come integrato dal Dm 4 marzo 2014, che prevede che i serbatoi “possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità”. Nel caso in cui non sia possibile ricoprire il serbatoio con uno spessore di materiale pari a 0,5 metri gli installatori possono ricorrere all’istituto della deroga, (previsto dall’art. 7 del Dpr 151/2011), grazie al quale lo spessore di ricoprimento potrà essere inferiore se vengono utilizzati materiali che garantiscono equivalenti prestazioni di isolamento termico, incombustibilità, stabilità e durabilità;
  • relativamente ai punti 3.7 e 3.9 del Dm 4 marzo 2014, in materia di recinzioni “si rappresenta che l’idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2 SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del Dm 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze”.


giovedì 27 novembre 2014

Macchina agricola raccoglifrutta, prima verifica periodica, istruzioni in guida Inail

Macchina agricola raccoglifrutta. Istruzioni per la prima verifica periodica. Pubblicata da Inail una guida destinata al supporto dei tecnici verificatori e dei datori di lavoro sugli adempimenti previsti dalla normativa.
Datore di lavoro: comunicazione di messa in servizio e richiesta di prima verifica periodica; tecnici verificatori: tutta la procedura necessaria. Questi i punti affrontanti dal documento. 
La macchina agricola raccoglifrutta si definisce come una piattaforma di lavoro semovente destinata ad operare su terreno naturale non coltivato o sconnesso, per spostare uno o più operatori alle posizioni di lavoro per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative alla manutenzione degli alberi da frutta dalla piattaforma di lavoro. L’ingresso e l’uscita degli operatori dalla piattaforma di lavoro avvengono attraverso un accesso a livello del terreno o del telaio portante della macchina”.

Il documento ha la finalità di supportare i tecnici verificatori Inail nella conduzione della prima verifica periodica delle macchine agricole raccoglifrutta. Nello specifico, l'elaborato, dopo una prima sezione di supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi a comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro e successiva richiesta di I verifica periodica, descrive la procedura di I verifica periodica: compilazione della scheda tecnica della macchina agricola raccoglifrutta e verifica della stessa con redazione del relativo verbale. In particolare, è illustrata sinteticamente ciascuna voce della scheda e sono riportate, in base agli aspetti che il D.M. 11 aprile 2011 riconosce come fondamentali per la verifica sul campo dell'attrezzatura, l'individuazione degli organi principali dell'attrezzatura di lavoro, alcune possibili prove da condursi e una pratica raccolta di documentazione di riferimento sulla materia.
Il documento Inail descrive in dettaglio tutte le procedure necessarie per la Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di una macchina agricola raccoglifrutta e per la richiesta della prima verifica all’Unità operativa territoriale competente, indicando la modulistica e i link di riferimento.